Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato o la persona offesa non si oppongono (Corte costituzionale, Ordinanza 9.7.2013 n. 185)

Considerato che il Giudice di pace di Spoleto dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione, dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui prevede che: «Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato o la persona offesa non si oppongono»; che, in particolare, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe sia l’art. 3 Cost., essendo irragionevole condizionare l’estinzione dell’azione penale, nel caso ricorra la tenuità del fatto, anche al consenso delle parti, sia l’art. 101 Cost., poiché il Giudice è soggetto solo alla legge e, nel caso di specie, alla “tenuità del fatto” e non può essere limitato dal consenso delle parti, sia l’art. 111 Cost., in quanto l’attività giurisdizionale non può essere condizionata dal consenso delle parti in violazione del principio della ragionevole durata del processo, cui l’intera normativa sul Giudice di pace si ispira, e in contrasto con la garanzia del giusto processo; che la questione è manifestamente inammissibile; che l’ordinanza non contiene, infatti, alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e difetta anche della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, neppure identificata nei suoi requisiti minimi; che «l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza (ex plurimis: ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009)» (sentenza n. 338 del 2011). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale...